Verbale ATEX in un'azienda molitoria: adeguamento in circa sei settimane
A fine 2025 un'azienda molitoria del Sud Italia (circa 15 dipendenti) ha ricevuto dagli organi di vigilanza un verbale di prescrizione per non conformità al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, sulla protezione dalle atmosfere esplosive. Qui racconto cosa è stato contestato, cosa ho fatto io, cosa ha fatto la ditta impiantistica e come si è concluso.
Cosa è stato contestato
- L'assenza di una reale valutazione del rischio esplosione per le polveri.
- Elevatori a tazza, cicloni e filtro a maniche privi di idonea marcatura ATEX.
- La mancanza di sistemi di sfiato delle sovrapressioni.
Cosa ho fatto io
Sono intervenuto su chiamata del cliente, per gestire l'emergenza:
- il rilievo impiantistico dello stabilimento;
- la classificazione delle zone ATEX: dentro i corpi chiusi (filtri, cicloni, elevatori) Zona 20 o 21, a seconda della frequenza e della nuvola di polvere;
- l'individuazione delle categorie di apparecchiatura necessarie;
- la redazione del Documento di Protezione contro le Esplosioni (DPCE);
- il coordinamento tecnico fino alla chiusura del procedimento.
Perché la categoria conta. Dentro i corpi chiusi la marcatura adeguata è di categoria 1D o 2D. La categoria 3D è per la Zona 22, cioè l'area circostante. Un componente "ATEX" non basta: deve avere la categoria giusta per la zona in cui lavora.
Cosa ha fatto la ditta impiantistica
Le modifiche fisiche sono state eseguite da una ditta impiantistica di fiducia del cliente, secondo le mie indicazioni specifiche:
- installazione dei pannelli di sfogo dell'esplosione (sfiati);
- montaggio di valvole rotative di sbarramento;
- cablaggi, messa a terra ed equipotenzialità dei componenti.
I documenti
La marcatura CE integrata e l'aggiornamento del fascicolo tecnico sono stati firmati dal legale rappresentante dell'azienda, con il mio supporto come consulente tecnico.
Come si è concluso
Gli adeguamenti sono stati completati in circa sei settimane dall'emissione del verbale. Gli organi di vigilanza hanno verificato la regolarità delle opere e l'azienda è stata ammessa al pagamento della somma ridotta (un quarto del massimo) prevista dalla procedura del D.Lgs. 758/1994: il reato contravvenzionale si è estinto, senza processo. La produzione non si è fermata.
Cosa ne ricavo
- Si parte dal rilievo e dalla classificazione delle zone. Da lì dipende tutto il resto: componenti, sfiati, documenti.
- La categoria si sceglie zona per zona, non per sentito dire.
- Le opere da sole non bastano. Servono anche il DPCE e il fascicolo tecnico aggiornati, firmati e conservati.
Ogni verbale ha prescrizioni, termini ed esiti propri. Questo caso descrive ciò che è accaduto in un'azienda specifica e non garantisce lo stesso risultato per altri casi.
